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Obbligo comunicazione nuovo inquilino

La Legge di Stabilità 2016 (ovvero la L. 208/2016) si occupa anche della gestione delle comunicazioni riguardanti il nuovo inquilino di un appartamento in condominio. In particolare, all’ art. 1 comma 59, dove è sancito che “È fatto carico al locatore di provvedere alla registrazione nel termine perentorio di trenta giorni, dandone documentata comunicazione, nei successivi sessanta giorni, al conduttore ed all’amministratore del condominio, anche ai fini dell’ottemperanza agli obblighi di tenuta dell’anagrafe condominiale” .

La nuova formulazione, pertanto, stabilisce i nuovi termini di comunicazione e registrazione del nuovo inquilino. In particolare, il locatore (ovvero colui che affitta l’immobile) è tenuto ad effettuare la registrazione entro 30 giorni, e deve fornirne la documentazione al conduttore (ovvero all’inquilino) e all’amministratore condominiale nei successivi 60 giorni.

Nessun dubbio, pertanto, con la nuova norma, su chi grava tale obbligo: a dover fornire la comunicazione è il locatore. In questo caso si chiariscono tutti i dubbi precedenti. Inoltre, anche sotto il profilo fiscale ed economico, gli oneri della registrazione pesano sul locatore che deve risponderne all’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui non proceda ad effettuare tale adempimento. Ciò non impedisce alle due parti di accordarsi diversamente sulla spesa ed, eventualmente, dividerla a metà o farla pagare per l’intero al conduttore. Il locatore però deve stare attento a rispettare i tempi di legge e ad effettuare il pagamento sia che il nuovo inquilino rispetti o meno l’accordo, in quanto la riscossione coattiva graverà su lui solo.

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